La morte è un argomento delicato per tutti e tante volte costituisce un tema indiscutibile ed innominabile.  È ovvio che sia una fase difficile per i familiari i quali, oltre a fare i conti con il proprio dolore, devono poi andare incontro alle burocrazie della successione ereditaria.

Quest’ultima è già una pratica complessa e articolata (se non “ingarbugliata” in alcuni casi) in Italia, ma quando gli eredi hanno fatto la scelta di vivere in un paese straniero, gestire la problematica a distanza può risultare un vero e proprio incubo.

Abbiamo di recente trattato la pratica di un cliente residente in UK (Regno Unito) il quale, insieme al fratello, ha ricevuto tramite testamento olografo del padre una proprietà in Italia. All’interno del testamento però il padre, già divorziato da 10 anni dalla moglie, ha specificato che la compagna (molto più giovane di lui, quasi coetanea dei figli) con la quale aveva convissuto nei suoi anni più recenti, potesse avere l’usufrutto a vita dell’appartamento. Pertanto ai figli andava soltanto la nuda proprietà.

Districarsi da una situazione del genere, in cui il testamento è assolutamente valido ed efficace, non è affatto agevole, così come non è agevole accettare passivamente le decisioni del “de cuius” quando i rapporti tra figli e compagne dei genitori non sono sereni e pacifici. Nel caso specifico, gli eredi si ritrovavano nella totale impossibilità di usare o di monetizzare il bene ricevuto dal padre (volendone ad esempio dividere il ricavato) poiché la di lui compagna poteva goderne a vita.

Le famiglie allargate sono una realtà ormai frequentissima e quindi il verificarsi di tali ipotesi non è più così raro. È sempre possibile però trovare una soluzione adeguata alle esigenze del cliente, prospettando degli accordi che possono evitare di andare in giudizio.

Inoltre, quando i beni oggetto dell’asse ereditario sono ubicati in vari Stati anziché in uno soltanto, non sarà più necessario ricorrere a legali e consulenti diversi a seconda dello Stato in cui si trova il singolo bene. Già da alcuni anni a questa parte la giurisdizione che si applica può essere una sola (purché si tratti di stati appartenenti all’unione Europea), in genere quella del luogo in cui il “de cuius” ha vissuto più a lungo. Ma colui il quale è in procinto di redigere il testamento ha la possibilità di decidere che a regolare la propria successione al momento del decesso possa essere la giurisdizione del luogo in cui si trova la maggior parte dei propri beni, anche se diverso dal luogo di origine del testatore.

La tendenza dei paesi europei è quella di uniformare il più possibile le regole relative alle successioni ereditarie, in modo da consentire a tutti i cittadini di possedere beni non necessariamente in un’unica nazione, senza doversi preoccupare troppo delle conseguenze che tale situazione potrà avere sui propri eredi.

È opportuno precisare però che molte delle norme a cui si sono pian piano adeguati i paesi dell’Unione Europea, non sono state accolte da alcuni ordinamenti come Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna. Una su tutte, la norma che consente agli eredi legittimi di far revocare delle donazioni che il defunto abbia fatto in vita.  Tale clausola è stata rifiutata a priori da questi tre paesi, che hanno ritenuto ingiusto mettere in discussione la volontà di donare del de cuius durante la propria esistenza.

Naturalmente tale uniformità di norme che regolano la successione trova un limite nell’applicazione delle tasse che ciascuno Stato membro ha il diritto di applicare autonomamente all’interno dei propri confini.

Come sappiamo, le comunità italiane sono molto grandi in tanti paesi stranieri, e soprattutto in Inghilterra.  Gli italiani nascono o si trasferiscono in UK e sempre più numerose sono le richieste che riceviamo per gestire le successioni transazionali.

ILC & Associates garantisce un servizio a 360° in questo campo, sollevando il cliente da qualsiasi incombenza e procedura legate alla successione ereditaria, evitandogli il disagio di recarsi personalmente e frequentemente in Italia per gestire tali pratiche.

Contattaci subito al numero + 44 (0) 20 7038 8599  (se ti trovi in UK) o al numero +39 091 6162771 (se ti trovi in Italia) per una consulenza telefonica gratuita oppure inviaci subito una e-mail all’indirizzo ilc@ilclawyers.com a cui risponderemo al più presto.

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