{"id":6694,"date":"2019-04-04T19:04:10","date_gmt":"2019-04-04T17:04:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ilclawyers.com\/?p=6694"},"modified":"2019-04-04T19:04:10","modified_gmt":"2019-04-04T17:04:10","slug":"la-successione-ereditaria-transnazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilclawyers.com\/it\/blog\/2019\/04\/04\/la-successione-ereditaria-transnazionale\/","title":{"rendered":"La successione ereditaria transnazionale"},"content":{"rendered":"<p>La morte \u00e8 un argomento delicato per tutti e tante volte costituisce un tema indiscutibile ed innominabile.\u00a0 \u00c8 ovvio che sia una fase difficile per i familiari i quali, oltre a fare i conti con il proprio dolore, devono poi andare incontro alle burocrazie della successione ereditaria.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima \u00e8 gi\u00e0 una pratica complessa e articolata (se non \u201cingarbugliata\u201d in alcuni casi) in Italia, ma quando gli eredi hanno fatto la scelta di vivere in un paese straniero, gestire la problematica a distanza pu\u00f2 risultare un vero e proprio incubo.<\/p>\n<p>Abbiamo di recente trattato la pratica di un cliente residente in UK (Regno Unito) il quale, insieme al fratello, ha ricevuto tramite testamento olografo del padre una propriet\u00e0 in Italia. All\u2019interno del testamento per\u00f2 il padre, gi\u00e0 divorziato da 10 anni dalla moglie, ha specificato che la compagna (molto pi\u00f9 giovane di lui, quasi coetanea dei figli) con la quale aveva convissuto nei suoi anni pi\u00f9 recenti, potesse avere l\u2019usufrutto a vita dell\u2019appartamento. Pertanto ai figli andava soltanto la nuda propriet\u00e0.<\/p>\n<p>Districarsi da una situazione del genere, in cui il testamento \u00e8 assolutamente valido ed efficace, non \u00e8 affatto agevole, cos\u00ec come non \u00e8 agevole accettare passivamente le decisioni del \u201cde cuius\u201d quando i rapporti tra figli e compagne dei genitori non sono sereni e pacifici. Nel caso specifico, gli eredi si ritrovavano nella totale impossibilit\u00e0 di usare o di monetizzare il bene ricevuto dal padre (volendone ad esempio dividere il ricavato) poich\u00e9 la di lui compagna poteva goderne a vita.<\/p>\n<p>Le famiglie allargate sono una realt\u00e0 ormai frequentissima e quindi il verificarsi di tali ipotesi non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec raro. \u00c8 sempre possibile per\u00f2 trovare una soluzione adeguata alle esigenze del cliente, prospettando degli accordi che possono evitare di andare in giudizio.<\/p>\n<p>Inoltre, quando i beni oggetto dell\u2019asse ereditario sono ubicati in vari Stati anzich\u00e9 in uno soltanto, non sar\u00e0 pi\u00f9 necessario ricorrere a legali e consulenti diversi a seconda dello Stato in cui si trova il singolo bene.\u00a0Gi\u00e0 da alcuni anni a questa parte la giurisdizione che si applica pu\u00f2 essere una sola (purch\u00e9 si tratti di stati appartenenti all&#8217;unione Europea), in genere quella del luogo in cui il \u201cde cuius\u201d ha vissuto pi\u00f9 a lungo. Ma colui il quale \u00e8 in procinto di redigere il testamento ha la possibilit\u00e0 di decidere che a regolare la propria successione al momento del decesso possa essere la giurisdizione del luogo in cui si trova la maggior parte dei propri beni, anche se diverso dal luogo di origine del testatore.<\/p>\n<p>La tendenza dei paesi europei \u00e8 quella di uniformare il pi\u00f9 possibile le regole relative alle successioni ereditarie, in modo da consentire a tutti i cittadini di possedere beni non necessariamente in un&#8217;unica nazione, senza doversi preoccupare troppo delle conseguenze che tale situazione potr\u00e0 avere sui propri eredi.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno precisare per\u00f2 che molte delle norme a cui si sono pian piano adeguati i paesi dell\u2019Unione Europea, non sono state accolte da alcuni ordinamenti come Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna. Una su tutte, la norma che consente agli eredi legittimi di far revocare delle donazioni che il defunto abbia fatto in vita.\u00a0 Tale clausola \u00e8 stata rifiutata <em>a priori\u00a0<\/em>da questi tre paesi, che hanno ritenuto ingiusto mettere in discussione la volont\u00e0 di donare del <em>de cuius\u00a0<\/em>durante la propria esistenza.<\/p>\n<p>Naturalmente tale uniformit\u00e0 di norme che regolano la successione trova un limite nell\u2019applicazione delle tasse che ciascuno Stato membro ha il diritto di applicare autonomamente all\u2019interno dei propri confini.<\/p>\n<p>Come sappiamo, le comunit\u00e0 italiane sono molto grandi in tanti paesi stranieri, e soprattutto in Inghilterra. \u00a0Gli italiani nascono o si trasferiscono in UK e sempre pi\u00f9 numerose sono le richieste che riceviamo per gestire le successioni transazionali.<\/p>\n<p>ILC &amp; Associates garantisce un servizio a 360\u00b0 in questo campo, sollevando il cliente da qualsiasi incombenza e procedura legate alla successione ereditaria, evitandogli il disagio di recarsi personalmente e frequentemente in Italia per gestire tali pratiche.<\/p>\n<p>Contattaci subito al numero + 44 (0) 20 7038 8599\u00a0 (se ti trovi in UK) o al numero +39 091 6162771 (se ti trovi in Italia) per una consulenza telefonica gratuita oppure inviaci subito una e-mail all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:ilc@ilclawyers.com\">ilc@ilclawyers.com<\/a> a cui risponderemo al pi\u00f9 presto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La morte \u00e8 un argomento delicato per tutti e tante volte costituisce un tema indiscutibile ed innominabile.\u00a0 \u00c8 ovvio che sia una fase difficile per i familiari i quali, oltre a fare i conti con il proprio dolore, devono poi andare incontro alle burocrazie della successione ereditaria. 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